Foto di Jan Vašek |
Prenotazioni viaggi e vacanze in questo periodo: facciamo chiarezza.
L’attuale situazione che ha coinvolto, ormai, tutto il mondo, è un qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.
Lo stato di estrema eccezionalità ha letteralmente “sconquassato” uno dei settori che vive in funzione dello spostamento delle persone, sia se esse viaggiano per business sia se viaggiano per motivi prettamente di svago, relax, cultura.
Gli scenari sono andati modificandosi di giorno in giorno ed anche di ora in ora.
Le agenzie di viaggi e i tour operator hanno dovuto prima di ogni altra cosa fronteggiare l’urgenza di tutelare clienti in qualsiasi parte del mondo essi si trovassero, con un impegno di risorse umane e finanziare dai costi incalcolabili, nel pieno rispetto delle leggi che regolano l’acquisto di un pacchetto turistico.
Contemporaneamente, seppur con enormi difficoltà operative (per effetto delle limitazioni che hanno determinato che anche le agenzie di viaggi dovessero essere chiuse al pubblico), in modalità “smartworking”, le stesse agenzie con il supporto delle “unità di crisi” dei tour operator hanno gestito e continuano a gestire chi non è partito ed era prossimo a farlo, intendendo con questo partenze comprese in linea di massima fino al 30 aprile, perché per le partenze successive, al momento, rimangono in vigore le condizioni contrattuali già esistenti, salvo eventuali altri provvedimenti governativi.
E qui sono nate le prime incomprensioni tra una parte dei viaggiatori (a volte foraggiati da interventi di pseudo esperti nelle trasmissioni televisive, o da interpretazioni fatte da alcuni giuristi per conto di alcune Associazioni dei consumatori) sulla modalità di rimborso che, nel pieno rispetto dell’articolo 28 del decreto legislativo nr. 9, ha concesso in via del tutto straordinaria (quindi soggetta a determinate circostanze), la facoltà ai tour operator di poter anche rilasciare al cliente un “voucher” dello stesso importo versato già dal cliente per un viaggio da effettuarsi entro un anno dalla data di rilascio dello stesso voucher.
Chiariamo qui il punto: il voucher è a tutti gli effetti un rimborso, non è un obbligo per il tour operator che potrebbe, qualora lo decidesse, rimborsare anche con denaro il cliente, ma qualora il tour operator decide di rilasciare un voucher, non sta andando contro la legge, sta rispettando le norme emanate dal Governo di questo Stato.
Ribadisco che questa possibilità non è la norma generale che regola il recesso da parte del consumatore per cause a lui non imputabili, è una norma straordinaria ed eccezionale, applicata solo ed esclusivamente per questo tipo di situazione che ha comunque messo in enorme difficoltà tour operator e agenzie di viaggi.
Per le modalità di utilizzo di questi voucher, i clienti devono avere come riferimento l’agenzia di viaggi dove hanno prenotato o il tour operator, qualora avessero acquistato il viaggio direttamente con il tour operator stesso (per esempio attraverso il sito del TO o attraverso i loro call center) sapendo che l’agenzia e il tour operator sono dei “professionisti” che hanno a cuore i loro clienti e agiscono nel pieno rispetto delle norme ordinarie e straordinarie.
Le stesse agenzie sapranno dare indicazioni precise in merito a chi avesse prenotato viaggi con date di partenza posticipate in periodi, che tutti speriamo tornino ad essere normali.
Foto di Andrian Valeanu |
Se un cliente volesse comunque annullare un viaggio (non ancora contemplato nelle condizioni previste dal voucher) può farlo e qualora il motivo dell’annullamento è previsto da una polizza assicurativa “garanzia annullamento” (purché sia stata preventivamente acquistata al momento della prenotazione) potrà recuperare l’importo della penale addebitata (per le condizioni deve rifarsi alla polizza).
Veniamo adesso al caso di chi si stava apprestando a prenotare per una vacanza estiva o per esempio un viaggio di nozze (generalmente questo tipo di viaggi si decidono con largo anticipo).
Il suggerimento che mi sento di dare è quello di rivolgersi comunque ai vostri “consulenti”, che, anche se da casa, continuano ad essere operativi e vi sapranno fornire tutte le indicazioni che sono state adottate dai tour operator, dalle compagnie di navigazione , per favorire le prenotazioni
Sono state aggiunte alcune garanzie (per esempio cambio data o cancellazioni senza penali) che si vanno ad aggiungere alle tutele già esistenti per chi, comunque, prenota prima.
Un altro grande dubbio che comprensibilmente può passare nella mente di chi si appresta a rivolgersi ad una agenzia di viaggi per una prenotazione di un servizio da usufruire in un tempo successivo, è quello sulla eventuale “solvibilità” dell’agenzia di viaggi o del tour operator.
Anche su questo mi sento di fare delle precisazioni in merito.
Quando ci si rivolge al canale distributivo organizzato, e con questo mi riferisco ad agenzie di viaggi e tour operator autorizzati a norma di legge (quindi non gli abusivi di cui, purtroppo, è piena l’Italia) il consumatore è tutelato dal “Fondo di Garanzia” che è un’assicurazione obbligatoria a carico dell’agenzia e del tour operator, che garantisce il viaggiatore nel caso (che nessuno si vuole augurare) d’insolvenza da parte dell’agenzia o del TO.
Nel momento in cui voi acquistate un viaggio, una vacanza, una crociera, vi verrà fatto sottoscrivere un “contratto di viaggio “ a norma di legge e su questo contratto devono essere riportati gli estremi del Fondo di Garanzia dell’agenzia venditrice e dell’organizzatore.
Mi auguro di aver dato un mio personale contributo nel far chiarezza.
Anche io sono in modalità “smartworking”, se avete necessità di contattarmi mi potete inviare una email a santo@santodavid.it oppure scrivermi direttamente dal modulo contatti del mio sito
Santo David
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